Ente Comunale di Assistenza di Morengo


Numero scheda: 330

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Con la legge del 3 giugno 1937 n. 847, si istituiva in luogo della Congregazione di Carità, l'Ente comunale assistenza (ECA) (1) In questo nuovo ente erano fuse le competenze degli Enti opere assistenziali (2) delle soppresse Congregazioni di Carità (3). Gli ECA sono enti morali, cioè enti di carattere pubblico autarchico (4); hanno un proprio patrimonio costituito principalmente da quello della soppressa Congregazione e da quello di tutti gli enti amministrati. Lo scopo dell'ente era quello di assistere gli individui e le famiglie bisognose mediante l'erogazione di sussidi in denaro, medicinali, generi alimentari, fornitura di combustibile, ecc. L'ECA era amministrata da un Comitato amministrativo presieduto dal Podestà (che ne era il presidente), da un rappresentante dei Fasci di combattimento, dalla Segretaria del Fascio femminile, da rappresentanti della Associazioni sindacali (5). Questi sono nominati dal Prefetto in base a terne presentate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute del territorio di cui fa parte il comune; devono appartenere al comune; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'ECA provvede al raggiungimento dei suoi fini attraverso: le rendite del suo patrimonio, quelle delle istituzioni che esso amministra; con le somme erogate dallo stato (6); con elargizioni provenienti dal comune, provincia o altri enti. Nell'art. 7 della legge del 1937 n. 847, si stabilisce inoltre che tutte le istituzioni di beneficenza presenti nel comune che abbiano in comune con l'ECA il medesimo fine di assistenza immediata, generica e temporanea, siano fuse con esso. Nel dopoguerra il Comitato amministrativo torna ad essere eletto dalla Giunta Municipale (7) e i cinque membri durano in carica quattro anni. Le norme che regolano l'eleggibilità degli amministratori sono uguali a quelle dei consiglieri comunali, fatta eccezione per ecclesiastici e ministri di culto (8). Durante la gestione ECA le adunanze ordinarie avevano luogo nei mesi di maggio e settembre e nei periodi stabiliti dalla legge per l'approvazione del programma assistenziale, l'esame del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo. Per il resto le competenze e le modalità di amministrazione erano le medesime della Congregazione di Carità. L'ECA si riservava di gestire , a carico totale o parziale del bilancio, gli istituti sprovvisti di apposito patrimonio e non eretti in enti morali, sempre che lo ritenesse opportuno per gli scopi dell'assistenza e della beneficenza. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ente, predispone l'organizzazione e l'emissione delle delibere preoccupandosi anche della loro esecuzione; organizza e indirizza, in collaborazione con il commissione amministratrice, l'attività assistenziale; presiede e dirige le adunanze; si occupa degli appalti e della stipulazione dei relativi contratti cura la regolare tenuta degli atti e dei documenti conservati nell'archivio; procede alle ordinarie verifiche di cassa, controlla che il conto consuntivo sia presentato dal tesoriere nei tempi stabiliti, cura i conti correnti.
Il controllo sulle deliberazioni dell'ente era svolto, come prevede l'art. 130 della Costituzione, da un organo regionale di controllo. Il segretario comunale, tranne nei comuni di maggiori dimensioni, era anche il segretario dell'ente. La creazione nel 1972 delle Regioni comporta l'assegnazione agli ECA di fondi da parte delle Regioni e non più dallo Stato. Con il D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616 l'ECA viene soppressa; le sue attribuzioni e le funzioni di assistenza e beneficenza sono trasferite ai comuni con contabilità separata. I beni provenienti dagli enti soppressi mantengono, obbligatoriamente, la loro destinazione assistenziale.


(1) Verrà soppresso nel 1977 con D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616; 2252.
(2) Si tratta di enti privi di personalità giuridica, fondati presso ogni Federazione provinciale dei fasci di combattimento e messi alle dipendenze del segretario del Partito Nazionale Fascista. Questi enti organizzavano la distribuzione di doni in occasione delle festività, gestivano colonie permanenti, assistevano i lavoratori.
(3) "L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità", art. 5 della legge 3 giugno 1937 n. 847.
(4) "utarchia" negli enti pubblici, elemento che denota il perseguimento, da parte loro, di finalità proprie dello stato e, correlativamente, il godimento di podestà pubbliche, che fanno parte integrante dell'organizzazione amministrativa. Voce "Autarchia", "La nuova enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti", Milano Garzanti, 1989.
(5) 4 nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, 6 nei comuni superiori ai 20.000 abitante e fino a 10.00, 8 nei comuni con più di 10.00 abitanti.
(6) Il Ministero dell'interno all'inizio di ogni esercizio finanziario, divideva le somme da erogare tra le varie provincie, il prefetto doveva poi distribuire tra i comuni della provincia, in egual misura, la somma; ibidem.
(7) A seconda del numero degli abitanti i membri erano cinque, nove o tredici.
(8) Gli amministratori dell'ECA non potevano essere eletti come consiglieri comunali
***La serie "Carteggio" è costituita dai fascicoli annuali riguardanti la distribuzione di generi alimentari e sussidi agli indigenti: circolari e comunicazioni con enti assistenziali e ditte fornitrici, elenchi degli assistiti, distinte delle forniture, bollette, programmi assistenziali, verbali di verifica cassa, rendiconti. In "Esercizi finanziari" si segnala l'assenza di documentazione per le annualità dal 1944 al 1950, per il 1958 ed il 1961. I fascicoli sono formati da conti finanziari, bilanci di previsione, reversali, mandati di pagamento, bollettari, verbali di chiusura dell'esercizio finanziario. Presenti inoltre il registro di protocollo dal 1942 al 1955, il registro delle deliberazioni adottata dal Consiglio di Amministrazione dal 1939 al 1956, un repertorio degli atti (contratti) soggetti a registrazione stipulati da Congregazione di Carità ed E.C.A. dal 1926 al 1979.

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