Ufficio del giudice conciliatore di Morengo
Numero scheda: 342
Contenuto
Il Giudice Conciliatore (G.C) e il Vice Conciliatore (V.C) erano magistrati onorari il cui ufficio veniva svolto gratuitamente. Potevano essere eletti (1) all'ufficio di G.C. o V.C. (2) tutti i cittadini maggiori di 25 anni residenti nel comune che fossero senatori o ex deputati, laureati, procuratori, avvocati, notai, farmacisti, diplomati presso i licei o presso istituti tecnici o coloro che avevano la patente per l'insegnamento elementare di grado superiore; coloro che erano stati magistrati, cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici del pubblico ministero, impiegati civili, ufficiali dell'esercito e della marina; professori di liceo, istituti tecnici, ginnasi, scuole tecniche, scuole normali, i consiglieri provinciali e i membri elettivi della giunta amministrativa; coloro che erano stati sindaci, consiglieri provinciali, membri della giunta amministrativa o segretari comunali, gli elettori comunali che pagavano 100 lire di imposta. Nel mese di agosto di ogni anno la giunta comunale formava una lista di eleggibili che veniva pubblicata nell'albo pretorio del comune e vi restava affissa fino al 10 di settembre. I reclami, relativi alle esclusioni e alle nuove iscrizioni, dovevano essere prodotte avanti al consiglio comunale entro 10 giorni dal termine dell'affissione (3). Una volta che la liste era diventata esecutiva, non oltre il 20 novembre, veniva inviata al Procuratore Generale ed al primo Presidente della Corte d'Appello, la lista non poteva essere modificata se non per la revisione annua.
Erano nominati dalla Corte d'Appello con mandato di tre anni e possibilità di riconferma (si tratta di cariche incompatibili con quelle di magistrato, funzionario di pubblica sicurezza in attività di servizio). Il G.C. non poteva essere eletto a consigliere comunale nel comune in cui esercita le sue funzioni. Il G.C. aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile ed è competente per cause relative a beni mobili di valore non elevato e nelle cause relative all'uso dei servizi condominiali. Con la legge 21 novembre 1991 n. 374 l'Ufficio di Conciliazione è stato abrogato e sostituito con la nuova figura del Giudice di Pace.
note
(1) Non erano invece eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore gli ufficiali gli impiegati e gli agenti di pubblica sicurezza, gli esattori delle imposte, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli alunni di cancelleria e gli uscieri, tutti coloro che sono dichiarati esclusi dall'ufficio di giurato.
(2) legge 16 giugno 1892 n. 161.
(3) Cioè fino al 20 settembre, nel caso i reclami fossero stati accolti la nuova delibera del Consiglio comunale doveva essere emessa entro il 30 settembre e la lista corretta affissa all'albo pretorio fino al 10 ottobre. Contro le deliberazioni del consiglio, solo per le questioni di eleggibilità, era possibile il ricorso alla Corte di appello entro 10 e 15 giorni da decorrere dal giorno 11 ottobre.
(4) Requisiti necessari per l'elezione erano il possesso della cittadinanza italiana, residenza nel comune, età non inferiore ai 25 anni, capacità di assolvere degnamente le funzioni. Spesso l'attività di G.C. e V.C. era assolata da avvocati, procuratori legali e patrocinatori legali che esercitano la loro attività nella circoscrizione giudiziaria in cui si trova l'ufficio
***L'archivio dell'Ufficio di Conciliazione è costituito dai ruoli degli affari trattati, dai registri degli atti, degli avvisi di conciliazione e delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia, dai repertori delle sentenze, dai registri delle udienze e dei diritti riscossi.
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