Sezione comunale di collocamento Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione
Numero scheda: 359
Contenuto
Con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, concernente il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vengono istituiti gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.
Nell'articolo 3 del decreto sono definite le funzioni di tali uffici:
a) sovrintendere alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione relativa alla disoccupazione locale;
b) provvedere al collocamento dei lavoratori nel territorio della Repubblica;
c) provvedere all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro ed assistere i lavoratori che emigrano e le loro famiglie curando anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione;
d) svolgere compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro;
e) adempiere alle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari dirette a conseguire la massima occupazione possibile;
f) svolgere tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni legislative regolamentari.
Nel decreto è prevista l'istituzione di sezioni staccate degli uffici del lavoro della massima occupazione. Successive disposizioni sul funzionamento e le attribuzioni degli uffici di collocamento sono contenute nelle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 2 aprile 1968, n. 482.
Con decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro vengono trasferiti alle Regioni ed agli enti locali, e gli uffici periferici dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale vengono definitivamente soppressi a far data dal 1 gennaio 1999.
***Presente un registro di protocollo della corrispondenza dal 1962 al 1968 e due fascicoli riguardanti l'attività svolta dall'Ufficio negli anni 1968 e 1969.
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