Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) sede Provinciale (1941-1978), Bergamo
Tipologia: Ente
Sede: Bergamo
Profilo storico-biografico: Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) era un ente statale preposto all'educazione, all'assistenza sanitaria, al mantenimento e all'avviamento professionale degli orfani di lavoratori in condizioni familiari precarie. Istituito nel 1941 con legge n. 987 del 28 giugno come ente nazionale di diritto pubblico per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, l'ente, d'intesa con la GIL e le confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, operava attraverso l'istituzione di collegi-convitti per gli orfani o il concorso nella gestione di analoghi istituti già esistenti, favorendo l'istruzione presso le scuole pubbliche e l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. A tale scopo la legge dava facoltà all'ente di istituire presso i collegi appositi laboratori e gli assistiti potevano prestare attività come apprendisti presso aziende agricole e industriali. Sostenuto da un contributo a carico degli istituti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dalle quote di rendita spettanti agli orfani ricoverati ai sensi del r.d. n. 1765 del 1935, da donazioni, lasciti, elargizioni e da una quota speciale elargita dall'INFAIL per la costruzione e il mantenimento dei collegi-convitti, l'ente godeva delle agevolazioni tributarie previste dalla legge per gli enti pubblici di assistenza. Nel dopoguerra un nuovo ordinamento si sostituì al precedente con il d.l. n.327 del 23 marzo 1948; il successivo regolamento, deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'ente con delibera del 16 luglio 1974 e approvato con d.m. il 10 maggio 1975, ne riprendeva i principi: l'istituzione, che aveva esteso le proprie competenze a tutti gli orfani dei lavoratori, assumeva il nome di Ente Nazionale di Assistenza agli Orfani di Lavoratori Italiani e si articolava in una sede centrale (Roma) e in uffici periferici ubicati presso le sedi locali di INAIL e INPS; con questi ultimi istituti si rafforzò il rapporto di collaborazione già avviato negli anni precedenti. All'attività di gestione dei collegi-convitti (poi "comunità educativo-assistenziali") e di formazione professionale degli orfani si affiancarono altre forme di assistenza come assegnazioni di borse di studio, concorso nelle spese scolastiche, conferimento di premi dotali, di sussidi, di premi di avviamento al mestiere, organizzazione di cure climatiche, affidamento a famiglie. L'assistenza, estensibile anche ai figli di grandi invalidi del lavoro, di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi, era conferita agli orfani di uno o entrambi i genitori in condizioni di grave bisogno di assistenza e tutela; l'ENAOLI era finanziato da contributi di INAIL, INPS e casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie, dalle quote di rendita o di pensione spettanti agli orfani ricoverati, da donazioni, lasciti, elargizioni di privati e contribuzioni volontarie di enti pubblici, da interessi su propri fondi; organi di gestione erano il presidente, il consiglio d'amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei sindaci, mentre le circoscrizioni degli uffici periferici erano rette da dirigenti facenti capo a un direttore generale. Secondo gli artt. 30 e 31 del citato d.m. del 10 maggio 1975 la sede ENAOLI competente per territorio doveva istituire per ogni nucleo orfanile una pratica assistenziale che si chiudeva all'atto del compimento del ventunesimo anno di età dell'orfano ultimogenito assistibile, salvi i casi di proroga dell'assistenza agli ultraventenni. La legge n.641 del 21 ottobre 1978 (conversione in legge del d.l. n.481 del 18 agosto 1978) soppresse l'ENAOLI , già segnalato nella tabella B del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977 tra le istituzioni di assistenza pubblica trasferite alle competenze delle regioni; il patrimonio dell'ente venne interamente ripartito tra le regioni e quindi attribuito ai comuni in base alla residenza degli assistiti. Le funzioni passarono all'INPS per l'erogazione degli assegni sostitutivi di pensione ai superstiti, all'INAM per l'assistenza sanitaria e alle amministrazioni comunali per le restanti prestazioni e i servizi di assistenza già avviati dall'ente soppresso; i comuni, sempre in base al principio della residenza degli assistiti, ne ereditarono i fascicoli. (1)
Note: (1) Profilo istituzionale a cura di Gianpiero Carotti e Francesca Berardi.
Complessi archivistici:
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=100&pro=12