Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI) (1926-1976), Martinengo


Tipologia: Ente (Associazione)

Sede: Martinengo

Profilo storico-biografico: In merito all'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità ed Assistenza all'Infanzia sono da tenersi presenti le norme di cui alla legge 1 dicembre 1966 n.1081 che reca modifiche al r.d.l. 5 settembre 1938 n.2008 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'ente. Per l'art.3 della citata legge n.1081 in ogni comune la corrispondente Federazione Provinciale ONMI esplica i propri compiti a mezzo di un comitato comunale così composto: 1) il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato, con le funzioni di presidente; 2) tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza, designati dal consiglio comunale; 3) due membri designati dalla Federazione Provinciale; 4) due membri designati dal consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza; 5) il presidente dell'ECA locale; 6) l'ufficiale sanitario o, in mancanza di esso, un medico condotto designato dal sindaco; 7) il presidente del Patronato Scolastico locale; 8) un sacerdote designato dall'ordinario diocesano competente per territorio; 9) un medico esperto in materia di assistenza, nominato dal medico provinciale. Il Comitato viene nominato dal presidente della Federazione Provinciale e la durata in carica dei membri è stabilita in cinque anni con possibilità di conferma. Il comune ha l'obbligo di fornire al Comitato Comunale locali ed arredamento gratuito ed il Comitato può avvalersi dell'opera di impiegati del comune. Compiti ed obblighi di comune e sindaco sono stati poi definiti e regolati da apposite norme emanate in forma di circolare nel corso degli anni, a partire dal 1934. Il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n.383 (art.144) comprendeva fra le spese obbligatorie dell'Amministrazione Provinciale quelle relative all'assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono. Essa vi provvedeva, coadiuvata in questo servizio appunto dall'ONMI, mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattavano o allevavano i loro figli oppure con il ricovero ed il mantenimento dei minori in brefotrofi e istituti similari (curando di ricoverarli, per quanto possibile, insieme alle madri) o provvedendo al baliatico o comunque ad allevamento esterno alla famiglia. La Provincia era tenuta ad anticipare le spese legate al mantenimento degli esposti, che venivano poi ripartite fra la stessa e i comuni compresi nel suo territorio in proporzione alla popolazione legale. Ove esistevano brefotrofi autonomi o istituzioni che provvedessero in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi l'Amministrazione Provinciale era esonerata dal servizio o tutt'al più tenuta ad integrarlo; se nel comune esistevano brefotrofi autonomi od istituzioni pubbliche che per statuto dovevano provvedere al servizio di assistenza il comune era esentato dal contributo. Il trasporto in istituto dei minori assistiti era a carico del comune. L'obbligo all'assistenza agli esposti comprendeva tutto il necessario al sostentamento: vestiario, vitto, alloggio, custodia e cura, conveniente istruzione ed avviamento a un'arte o mestiere. L'ONMI è stata sciolta con la legge 23 dicembre 1975 n.698, il suo personale e le funzioni trasferiti a province e comuni, in particolare le funzioni relative all'assistenza agli illegittimi sono passate sotto la competenza dell'Amministrazione Provinciale. (1)

Note: (1) Altre informazioni sull'ente sono reperibili all'URL: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000222.


Complessi archivistici:
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=100&pro=7