Visite dei capitani di Bergamo


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La serie è costituita di una sola unità che raccoglie diverse note di spese sostenute dai comuni della valle in occasione delle periodiche visite dei capitani di Bergamo.
Dopo le grandi conquiste della fine del Trecento e dei primi due decenni del Quattrocento, Venezia si trovò a dover organizzare un esteso territorio che andava dal Friuli all'Adda. Nei centri principali (e Bergamo era tra questi assieme a Padova, Vicenza, Verona e Brescia) la Dominante inviava due rettori, un podestà e un capitano, il primo con funzioni eminentemente civili e giudiziarie, il secondo con compiti legati all'amministrazione finanziaria e alla difesa del territorio. Nei centri di media grandezza (Treviso, Rovigo, Belluno, Feltre e Crema) vi era un solo rettore con attribuzioni di podestà e capitano. Nei centri minori (Este, Marostica, Lonato, Martinengo) veniva inviato un podestà, o un provveditore. Complessivamente, nel Cinquecento i governatori veneziani sparsi sul territorio erano una sessantina (1).
Le competenze del capitano si estendevano a vari ambiti: giudiziario, militare e, per certi aspetti, a quello economico.
Per quanto riguardava l'ambito giudiziario, uno dei compiti del capitano era quello di giudicare sia le cause civili che quelle criminali che vedevano come parti in causa o incriminati militari o stipendiati della Serenissima o, a volte, anche i parenti di questi.
Le cause civili potevano riguardare i debiti contratti da militari e stipendiati nei confronti di cittadini o mercanti bergamaschi oppure di altri militari o stipendiati. A volte riguardavano danneggiamenti di proprietà private. Talvolta le cause civili venivano delegate al vicario pretorio o al giudice alla ragione. Tra le altre cause civili che spettavano al capitano vi erano anche i casi di contrabbando oppure cause che vedevano implicati conduttori di dazi.
Dalla giurisdizione del capitano o prefetto dipendevano tutti gli stipendiati della repubblica Veneta e i loro parenti di primo grado, sia per le cause civili che per quelle criminali, e i soldati. A lui spettavano anche le cause riguardanti il pagamento di tasse e contribuzioni per l'alloggiamento della milizia in città.
Dal punto di vista amministrativo, gli competeva in particolar modo il territorio di Bergamo.
In ambito più specificamente militare, infine, il capitano emanava licenze di libera uscita da Bergamo a militari, ordini o corrispondenza con altre autorità del piano o delle valli relativamente alla disciplina delle milizie, note di spese per l'approvvigionamento delle milizie e dei cavalli, per armamenti e per la manutenzione delle fortificazioni, oppure per i salari da corrispondere a militari e stipendiati della repubblica. Il capitano era "il garante effettivo dell'apparato militare della provincia" e tra le sue competenze vi erano la vigilanza ininterrotta sul corpo dei bombardieri nel presidio o acquartierate temporaneamente, e in generale su tutte le truppe, sulle leve straordinarie, sugli approvvigionamenti comandati dal centro, sulle officine d'armi, gli edifici della polvere e della corda da fuoco, i depositi di salnitro, le fonderie dell'artiglieria o su ogni altro oggetto attinente alla difesa delle piazze o su ogni persona addetta a questi compiti.
In ambito economico spettava al capitano la revisione periodica delle amministrazioni comunali del territorio e dello stesso corpo del territorio, essenzialmente la soprintendenza o la gestione, in mancanza dei camerlenghi, della camera fiscale. Riguardo alla soprintendenza alla camera fiscale, i riscontri documentari mostrano il capitano, talvolta insieme col podestà, convocare i consoli dei comuni delle valli e del piano per la ripartizione delle imposte pubbliche.
Talvolta il capitano doveva rispondere ai ricorsi o alle richieste di esenzione, oppure dirimere le controversie che potevano nascere da tali ripartizioni.
Il capitano era anche la massima autorità in materia di viabilità, e a lui potevano fare capo, in ultima istanza, le cause e le controversie discusse dinanzi ai giudici delle strade e incanti riguardo alla manutenzione delle strade pubbliche del territorio" (2).


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