14.1 Regolamenti annonari
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Il carteggio riferentesi ai regolamenti annonari comprende documentazione relativa essenzialmente alla vigilanza da parte degli organi competenti (pretore, podestà, prefetto, viceprefetto, cancelliere censuario) sull'applicazione della normativa annonaria, soprattutto con riferimento all'operato dei pistori (panificatori) e dei postieri (titolari dei posti di rivendita del pane e delle farine), ma anche a quello degli altri rivenditori di generi di vittuaria (soprattutto macellai) e all'osservanza dei calmieri.
Il codice napoleonico non prevedeva particolari norme in materia di vittuaria, tanto che le autorità locali si riferivano ancora agli statuti di epoca veneta. Il contratto stipulato in data 11 maggio 1806 con il subappaltatore del dazio consumo sul pane , per esempio, fa espresso riferimento ai proclami dell'ex Valle Gandino, pubblicati il 6 marzo 1774, per la bollatura del pane venale, la fideiussione e la notificazione dei punti di vendita, tanto del pane venale che di quello fioretto, voluto quest'ultimo dal regolamento municipale 7 frimale a. XI.
Per quanto riguarda il prezzo massimo di vendita del frumento, viene tenuto come riferimento il prezzo corrente sul mercato di Romano e non quello del mercato di Bergamo come contemplato dal regolamento 14 dicembre 1801. Al podestà é demandata l'inflizione di pene ai contravventori e il rilascio delle autorizzazioni ai venditori, con una gestione assolutamente locale. Ancora da una disposizione del prefetto di Bergamo datata 24 giugno 1811, sappiamo che il Codice dei delitti e delle pene, di recente attivazione, non prevede discipline annonarie: "si ritengono tuttora in attività i regolamenti annonari in vigore nei diversi comuni del Dipartimento, secondo le pratiche locali sinora usate in siffatta materia".
La documentazione testimonia soprattutto i frequenti controlli operati dalle autorità competenti sulla qualità dei generi di vittuaria attraverso sopralluoghi (effettuati dalle guardie del satellizio o dai campari o in taluni casi personalmente dal podestà o dal viceprefetto) che davano sovente luogo a requisizioni di generi non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla normativa (pane di peso calante o di cattiva qualità, carne e altri generi di non provata freschezza, eccetera). Spesso, per quanto riguarda il solo pane calante di peso, veniva disposta la distribuzione del genere requisito ai poveri, a discrezione della Misericordia.
(a.z.)
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