Danni dati
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Secondo lo statuto comunale del 1445, i campari comunali erano cinque (r. IIII), nominati ogni sei mesi ed in rappresentanza degli abitanti delle diverse contrade del comune di Gandino. Essi svolgevano mansioni di polizia agraria ed avevano soprattutto il compito di garantire il rispetto sia dei beni comunali che di quelli privati vigilando a che non venissero arrecati danni ai raccolti, agli animali, ai boschi e alle fonti.
Lo stesso statuto stabiliva anche, quale obbligo prioritario dei campari, con la pena di 10 lire, l'istituto appunto della denuncia ai consoli di qualsiasi persona o animale responsabile del danneggiamento di terreni comunali: era tassativo il divieto di condurre bestie al pascolo soprattutto in quelle contrade del comune, dettagliatamente elencate alla rubrica CLXXVI, che venivano chiamate "ager". A seguito della denuncia e della successiva stima del danno arrecato, che variava a seconda che fosse stato provocato di giorno o di notte, oppure dal tipo di terreno danneggiato o dalla specie dell'animale responsabile, l'accusato, su intimazione tassativa dei consoli, era tenuto a risarcire integralmente il comune o il privato danneggiato secondo le sanzioni che venivano stabilite dal vicario di valle (1).
La serie comprende undici unità relative a denuncie effettuate dai campari comunali a carico di diversi persone per danni causati alle proprietà pubbliche e, più raramente, alle proprietà private e per le contravvenzioni ai divieti di pascolo, di taglio di legna, e di transito di persone o animali sulle suddette proprietà.
La documentazione appartenente a questa serie, costituita in gran parte da registri (i cosiddetti "libri delle accuse") oltre che da carte sciolte, prima dell'attuale inventariazione era distribuita in diverse serie: si trovava infatti in parte nella serie "Atti giudiziari" dell'archivio comunale, in parte nell'omonima serie delle carte del consiglio di Val Gandino, ed in parte nella serie "Corrispondenza" delle carte del podestà di Val Gandino. Dopo avere ricostruito omogeneamente la serie si è deciso di collocarla all'interno dell'archivio del comune, piuttosto che nell'archivio del vicario che comminava le ammende, in quanto, non solo le denuncie erano effettuate dai campari comunali, ma le sanzioni pecuniarie che venivano pagate entravano, almeno in parte, nelle casse comunali. Si è fatta eccezione, però, per un registro del 1550 che è stato collocato nell'archivio del vicario nella omonima serie "Danni dati" (cfr. unità 1234), in cui era specificato che le denuncie erano effettuate non solo dai campari comunali, ma anche dal cancelliere del vicario che probabilmente aveva anche compilato lo stesso registro.
Dettagli unità (11)
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=31&str=83