Cancelliere del censo di Gandino (1797 - 1815), Gandino


Tipologia: Ente (Ente pubblico territoriale)

Sede: Gandino

Profilo storico-biografico: L'ambito territoriale in cui Gandino si trovò collocato nel periodo 1797-1815 ebbe le seguenti denominazioni: Cantone di Gandino (1797 - 1798) che comprendeva i seguenti comuni: Gandino, Casnigo, Cazzano, Barzizza, Bondo, Cene, Gazzaniga, Leffe, Peia, Vall'Alta, Vertova, Orezzo (legge 17 aprile 1797); Distretto di Gandino neò1798 che comprendeva i seguenti comuni: Gandino, Barzizza con Cazzano, Casnigo, Cene, Gazzaniga e Fiorano, Leffe, Peia, Orezzo con Bondo di Barbata e Ganda, Vertova (legge 11 ventoso anno VI a); Distretto della Concossola (1798 - 1801) che comprendeva i seguenti comuni: Gandino, Barzizza con Cazzano, Casnigo, Cene, Gazzaniga e Fiorano, Leffe, Peia, Orezzo con Bondo di Barbata e Ganda, Vertova e Colzate (legge 5 vendemmiale anno VII); Distretto della Concossola (1804 - 1805) che comprendeva i seguenti comuni: Barzizza, Casnigo, Cazzano, Cene di sotto e di sopra, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Orezzo, Peia, Vertova (piano 27 giugno 1804); Cantone di Gandino (1805-1815) che comprendeva i seguenti comuni: Barzizza, Casnigo, Cazzano, Cene di sotto e di sopra, Colzate, Fiorano, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Orezzo, Peia, Vertova (decreto 8 giugno 1805 a). In conseguenza delle modifiche apportate alla distrettuazione dei dipartimenti in seguito alle concentrazioni dei comuni del 1809 il cantone risultò composto dai seguenti comuni: Gandino, Casnigo, Gazzaniga, Vertova. La prima costituzione della repubblica cisalpina (costituzione 20 messidoro anno V) (8 luglio 1797) divideva il territorio dello stato in undici dipartimenti. Ciascun dipartimento veniva diviso a sua volta in distretti e ogni distretto in comunità le quali mantenevano la loro precedente circoscrizione. Novità significative furono introdotte dal decreto 6 maggio 1802, che istituiva le prefetture e viceprefetture. La residenza dei viceprefetti venne fissata nei capoluoghi di alcuni distretti indicati dalla tabella allegata alla stessa legge. Nel "rispettivo circondario" (termine da intendersi solo nella accezione di confine territoriale) il viceprefetto esercitava le funzioni del prefetto. I circondari di giurisdizione del viceprefetto però non coincidevano con i distretti (decreto 6 maggio 1802), per cui poco tempo dopo in base alla legge 24 luglio 1802, la loro armonizzazione venne provvisoriamente rimessa all'arbitrio del governo, che avrebbe dovuto provvedere a determinarli entro tre anni (art. 27). I distretti non compresi nei circondari di giurisdizione dei viceprefetti dipendevano direttamente dalla rispettiva prefettura, e in ognuno di essi venne stabilito un cancelliere e un consiglio distrettuale, il primo con funzioni esecutive, il secondo con funzioni deliberative. Disposizioni della legge 24 luglio 1802 stabilivano che ogni distretto fosse amministrato da un cancelliere e da un consiglio distrettuale al quale ogni comune mandava un proprio deputato. Cancelliere e deputati del consiglio distrettuale erano organi immediati del governo nel rispettivo distretto (art. 148). Costoro, come delegati del governo, dovevano diramare leggi, regolamenti e proclami, trovandosi per certi versi sottratti all'autorità dei viceprefetti, dipendenti invece direttamente dal prefetto (legge 24 luglio 1802). Il decreto 14 novembre 1802, riguardante la provvisoria distrettuazione per la legge di coscrizione, stabiliva che, fino alla definitiva organizzazione dei distretti, già prevista dalla legge di coscrizione 13 agosto 1802 (legge 13 agosto 1802), si dovessero ritenere per distretti (nei territori della Lombardia già soggetti al sistema censuario) l'insieme dei comuni sottoposti a un medesimo cancelliere del censo. Nei territori non organizzati in base al sistema censuario si dovevano invece ritenere per distretti le aggregazioni di comuni cui spettava l'amministrazione complessiva di molte comunità (decreto 14 novembre 1802). Il cancelliere distrettuale, organo dell'amministrazione periferica statale, assunse nel primo periodo della repubblica cisalpina fisionomie diverse nei territori già appartenuti rispettivamente alla Lombardia austriaca e alla repubblica veneta. La legge costituzionale dell'anno V (costituzione 20 messidoro anno V) lasciava ampio spazio ai governi provvisori di continuare nelle loro incombenze fino a che non si fossero definitivamente organizzate le amministrazioni dei dipartimenti. Nei territori già inclusi nella Lombardia austriaca, il cancelliere distrettuale presentava una maggiore continuità di funzioni e competenze con il cancelliere del censo, organo dell'amministrazione periferica introdotto dalle riforme amministrativa e censuaria teresiane. Nei territori bergamasco il ruolo del cancelliere distrettuale venne inizialmente rivestito dai sindaci generali delle quadre e dai tesorieri delle valli. Questi ultimi funzionari, che si uniformarono al nuovo regime sulla base di disposizioni particolari emanate dal ministero dell'interno attraverso l'amministrazione dipartimentale, erano gli unici che possedevano la competenza necessaria per gestire le funzioni del cancelliere distrettuale. Come già i cancellieri del censo, i cancellieri distrettuali della cisalpina erano infatti preposti al riparto e all'esazione delle imposte nei comuni. Dopo la costituzione della repubblica italiana, con la legge sull'organizzazione dell'autorità amministrativa (legge 24 luglio 1802) si definirono in modo più preciso il ruolo e le funzioni del cancelliere distrettuale. Questo funzionario, nominato e revocato dal governo, era l'organo dell'amministrazione periferica del governo stesso presente in ogni distretto (art. 148). Come delegato del governo doveva diramare le leggi, i regolamenti, i proclami e verificarne la pubblicazione (art.149). Custodiva i libri censuari dei comuni compresi nei rispettivi distretti, annotando i cambiamenti di proprietà (art.150). In materia di censo doveva effettuare le ispezioni demandategli dal ministero dell'interno (art.151). I cancellieri, in questo nuovo ordinamento, fungevano anche da segretari nei comuni di terza classe (artt. 98, 123 e 152), conservavano il registro civico di ciascun comune (art.152), convocavano il consiglio distrettuale (art.153). Il governo determinava provvisoriamente la misura delle indennizzazioni che i cancellieri ricevevano dal tesoro nazionale come delegati per il censo, mentre quella che dovevano conseguire dai comuni come segretari era proposta dalla municipalità e approvata dal prefetto (art.156). Le funzioni del cancelliere distrettuale rispetto alle iscrizioni e alle cancellazioni sul registro civico erano regolate dalle disposizioni in materia di tassa personale in favore dei comuni (titolo II artt. 9-29). Il decreto 8 giugno 1805 sull'amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del regno d'Italia (decreto 8 giugno 1805 a), introduceva la suddivisione dei distretti in circoscrizioni di minore ampiezza denominate cantoni. Il medesimo provvedimento stabiliva inoltre l'esistenza del viceprefetto "delegato del prefetto per l'amministrazione del distretto" (art. 13), e confermava nelle proprie funzioni il consiglio distrettuale già esistente, composto di undici membri (art. 12). Nel periodo successivo i cambiamenti nella circoscrizione territoriale dei distretti avvennero attraverso interventi legislativi mirati, di cui si rende ragione nei profili storici delle singole istituzioni censite. Con il passaggio dalla repubblica italiana al regno d'Italia e con la ripartizione del territorio in dipartimenti, distretti, cantoni e comuni (decreto 8 giugno 1805 a) nel capoluogo di ciascun distretto era prevista la presenza, al posto del cancelliere distrettuale, del viceprefetto, strettamente collegato al prefetto, dal quale assumeva la delega e al quale doveva dare parere motivato su tutti gli oggetti amministrativi. Con lo stesso provvedimento legislativo veniva istituito un consiglio distrettuale competente a fissare la sovrimposta distrettuale e a dare il suo parere sullo stato, sui bisogni e reclami del distretto (art. 14). In ogni capoluogo di cantone (titolo IV) veniva prevista la presenza di un cancelliere del censo per le materie amministrative. Lo stesso cancelliere doveva custodire "i libri censuari de' comuni compresi nel cantone e" vi doveva fare "le opportune annotazioni in caso di traslazione di dominio". La regolamentazione dell'ufficio del cancelliere del censo venne ulteriormente precisata con il decreto 5 dicembre 1805 (decreto 5 dicembre 1805).


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