Ente comunale di Assistenza (1937-1977), Albino


Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)

Sede: Albino

Profilo storico-biografico: Nel 1937, con la legge del 3 giugno 1937 n. 847, si istituiva in luogo della Congregazione di Carità, l'Ente comunale assistenza (E.C.A.) (1) In questo nuovo ente erano fuse le competenze degli Enti opere assistenziali (2) delle soppresse Congregazioni di Carità (3). Gli E.C.A. sono enti morali, cioè enti di carattere pubblico autarchico (4); hanno un proprio patrimonio costituito principalmente da quello della soppressa Congregazione e da quello di tutti gli enti amministrati. Lo scopo dell'ente era quello di assistere gli individui e le famiglie bisognose mediante l'erogazione di sussidi in denaro, medicinali, generi alimentari, fornitura di combustibile, ecc. L'E.C.A. era amministrata da un Comitato amministrativo presieduto dal Podestà (che ne era il presidente), da un rappresentante dei Fasci di combattimento, dalla Segretaria del Fascio femminile, da rappresentanti della Associazioni sindacali (5). Questi sono nominati dal Prefetto in base a terne presentate dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute del territorio di cui fa parte il comune; devono appartenere al comune; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'E.C.A. provvede al raggiungimento dei suoi fini attraverso: le rendite del suo patrimonio, quelle delle istituzioni che esso amministra; con le somme erogate dallo stato (6); con elargizioni provenienti dal comune, provincia o altri enti. Nell'art. 7 della legge del 1937 n. 847, si stabilisce inoltre che tutte le istituzioni di beneficenza presenti nel comune che abbiano in comune con l'E.C.A. il medesimo fine di assistenza immediata, generica e temporanea, siano fuse con esso. Nel dopoguerra il Comitato amministrativo torna ad essere eletto dalla Giunta Municipale (7) e i membri durano in carica quattro anni. Le norme che regolano l'eleggibilità degli amministratori sono uguali a quelle dei consiglieri comunali, fatta eccezione per ecclesiastici e ministri di culto (8). Il controllo sulle deliberazioni dell'ente era svolto, come prevede l'art. 130 della Costituzione, da un organo regionale di controllo. Il segretario comunale, tranne nei comuni di maggiori dimensioni, era anche il segretario dell'ente. Nel 1939 con il R.D. del 6 marzo, l'Asilo di Desenzano, l'Asilo di Comenduno e la Pia Casa di Ricovero, vengono decentrate dall'E.C.A. di Albino. Il decreto prevedeva che gli enti decentrati avessero una unica amministrazione composta da un presidente nominato dal Prefetto di Bergamo, e quattro membri di cui tre nominati dal Podestà e uno dal Segretario Politico del Fascio di Combattimento di Albino. L'Asilo di Desenzano con la Pia Casa di Ricovero di Albino e l'Asilo Camilla Gout di Comenduno costituiscono nel 1939 la Amministrazione Unica delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza di Albino (9). La creazione nel 1972 delle Regioni comporta l'assegnazione agli E.C.A. di fondi da parte delle Regioni e non più dallo Stato. Con il D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616 l'E.C.A. viene soppressa; le sue attribuzioni e le funzioni di assistenza e beneficenza sono trasferite ai comuni con contabilità separata. I beni provenienti dagli enti soppressi mantengono, obbligatoriamente, la loro destinazione assistenziale.

Note: (1) Verrà soppresso nel 1977 con D. P. R. 24 luglio 1977 n. 616; 2252. (2) Si tratta di enti privi di personalità giuridica, fondati presso ogni Federazione provinciale dei fasci di combattimento e messi alle dipendenze del segretario del Partito Nazionale Fascista. Questi enti organizzavano la distribuzione di doni in occasione delle festività, gestivano colonie permanenti, assistevano i lavoratori. (3) "L'Ente comunale di assistenza ha tutte le attribuzioni che sono assegnate dalle leggi vigenti alla Congregazione di carità, intendendosi sostituito in qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare ed in qualsiasi convenzione l'Ente comunale di assistenza alla Congregazione di carità", art. 5 della legge 3 giugno 1937 n. 847. (4) "autarchia" negli enti pubblici, elemento che denota il perseguimento, da parte loro, di finalità proprie dello stato e, correlativamente, il godimento di podestà pubbliche, che fanno parte integrante dell'organizzazione amministrativa. Voce "Autarchia", "La nuova enciclopedia del diritto e dell'economia Garzanti", Milano Garzanti, 1989. (5) 4 nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, 6 nei comuni superiori ai 20.000 abitante e fino a 10.00, 8 nei comuni con più di 10.00 abitanti. (6) Il Ministero dell'interno all'inizio di ogni esercizio finanziario, divideva le somme da erogare tra le varie provincie, il prefetto doveva poi distribuire tra i comuni della provincia, in egual misura, la somma; ibidem. (7) A seconda del numero degli abitanti i membri erano cinque, nove o tredici. (8) Gli amministratori dell'E.C.A. non potevano essere eletti come consiglieri comunali. (9) Informazioni generali tratte dalle note introduttive de "L'archivio dell'Asilo Decio e Felice Briolini di Desenzano al Serio". Inventario a cura di F. Nicefori, RCSA Inventari 7, Albino, 2004


Complessi archivistici:
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=65&pro=3