Ufficio del Giudice conciliatore (1865-1995), Albino


Tipologia: Ente (Organo giurisdizionale)

Sede: Albino

Profilo storico-biografico: L'ordinamento giudiziario del Regno d'Italia prevedeva l'istituzione presso ogni comune di un conciliatore di nomina regia (regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626). Il giudice, assistito da un cancelliere (segretario comunale), doveva comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime. Il funzionamento dell'ufficio di conciliazione venne regolato con la legge 16 giugno 1892, n. 261. L'ufficio, retto da un giudice elettivo, era competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire di valore, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Il giudice (1) veniva scelto dal presidente del Tribunale competente all'interno di un'apposita lista degli eleggibili compilata dalla Giunta comunale e proposta dal procuratore regio (2). Caratteristica del giudice conciliatore era la sua competenza municipale. In sede non contenziosa la conciliazione operava tramite il magistrato popolare o giudice conciliatore come sostitutivo del processo civile e trovava luogo prima che la causa fosse instaurata e in luogo di essa. In sede contenziosa la conciliazione poneva termine alla lite e operava come modo di estinzione del processo civile. Accanto al giudice conciliatore operavano un vice-conciliatore e un messo. L'art. 91/d del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 esponeva tra le spese obbligatorie dei comuni quelle per l'Ufficio del giudice conciliatore (erano a carico del comune le spese per i locali, i mobili, gli stampati e i compensi al messo). Con il regio decreto 21 aprile 1927, n. 545 venne prevista "l'istituzione di commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi". Il funzionamento degli uffici di conciliazione venne rivisto con la normativa del 1940 sul nuovo ordinamento degli uffici di conciliazione (3). Con la creazione della Repubblica italiana, nei comuni divisi in borgate, frazioni, quartieri, o anche ripartiti in circoscrizioni, potevano essere istituiti uffici distinti di giudice conciliatore, ogni ufficio era retto da un conciliatore e vi era addetto un vice conciliatore. A partire dal 1995 la competenza del giudice conciliatore era stata abolita dalla legge istitutiva del giudice di pace (magistrato onorario a cui venne affidata la rapida risoluzione di cause di minore entità, sia civili che penali), l'art. 44 di detta legge prevede infatti la soppressione degli Uffici di conciliazione di cui i giudici di pace assorbono le competenze. Questa norma venne applicata solo dal 1996, a seguito della riforma del sistema giudiziario approvata nel 1995. (4)

Note: (1) Secondo il regolamento di applicazione della medesima legge, portato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728. (2) Cfr. Antoniella 1979, pp. 88 - 89 (3) Ripresa poi dall'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 e dalla legge 18 dicembre 1941, n. 1368 (4) notizie generali tratte da http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/


Complessi archivistici:
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=65&pro=7