Congregazione di Carità ([1862]-1937), Pognano
Tipologia: Ente (Ente di assistenza e beneficenza)
Sede: Pognano
Profilo storico-biografico: La Congregazione di carità da del Comune di Pognano venne costituita secondo quanto prescritto dall'articolo 26 della legge 3 agosto del 1862, n.753. L'inquadramento previsto dalla legge stabiliva che la congregazione di carità, ente morale sostenuto con donazioni e lasciti, curasse gli interessi dei poveri e ne assumesse la rappresentanza legale davanti all'autorità amministrativa e giudiziaria. L'ente inoltre amministrava i beni che le erano assegnati per elargire le rendite e assisteva e curava gli orfani e i minorenni abbandonati, i ciechi e i sordomuti poveri. La Congregazione si reggeva, dal punto di vista finanziario, con somme assegnate da altri enti pubblici come comune ed istituti di credito e le rendite dei beni donati o lasciati da privati. Tra i compiti affidati dalla legge alla Congregazione vie era anche quello di amministrare le opere pie preesistenti (all'interno dell'ambito territoriale comunale in cui erano istituite), la cui gestione fosse loro attribuita dai rispettivi consigli comunali, cosa che si è verificata a Pognano con il Legato Carminati. Grazie allo Statuto possiamo ricostruire il funzionamento amministrativo dell'ente nel dettaglio. Secondo l'articolo 1 la Congregazione di carità è amministrata da un presidente e da quattro membri la cui nomina e surrogazione spetta al consiglio comunale. L'articolo 2 precisa che lo scopo principale dell'ente è quello dell'amministrazione dei beni destinati genericamente a favore di tutti gli abitanti del comune, quindi di erogare le entrate e distribuire soccorsi secondo disposizione testamentaria. L'articolo 7 del capo 2 intitolato "Beni e rendite" indica che la Congregazione provvede allo scopo e al mandato che le è assegnato dalla legge attraverso la vendita dei beni e dei cespiti derivanti dal conferimento annuo di lire 115,39 da parte Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale, erede del parroco di Pognano Carminati, in esecuzione del legato da lui disposto a favore dei poveri e degli infermi e gli interessi annui del capitale lire 250 avuto da Giassi Giuseppe per a atto del 17 gennaio 1866. Oltre a queste entrate particolari lo statuto elenca tutte le possibili entrate che la legge definisce: i depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste le elettorali amministrative (come disposto dal n.4 dell'articolo 34 della legge comunale e provinciale 24 marzo 1865); le somme date genericamente ai poveri, attraverso donazioni o successioni; le vendite di beni conferiti nello stesso modo che non furono espressamente lasciate ad altra amministrazione od opera pia o pubblico ente di carità; i beni ottenuti per disposizione di un benefattore che avrebbero dovuto essere lasciati ad una amministrazione od opera pia che esecutori testamentari non hanno determinato; i beni che vengono dati per usi pii che ancora non hanno una destinazione d'uso; i beni di cui si ignora la destinazione e l'origine ma che per consuetudine sono sempre stati utilizzati per la carità; legati di elemosine a favore dei poveri a carico di un erede, quando questo si viene a mancare e non possa adempiere al mandato ricevuto e con ogni altro tra specie di proventi eventuali promessi dalla Congregazione per mezzo di sottoscrizioni, di e spettacoli pubblici o di lotterie di beneficenza. Nel capo 3 vengono descritte le attribuzioni del presidente. Questi spedisce gli avvisi per la convocazione della congregazione e ne presiede le adunanze, cura l'esecuzione delle deliberazioni, dirige la corrispondenza ufficiale che sottoscrive e controlla la tenuta dei registri e l'andamento generale degli affari provvede all'osservanza delle leggi del regolamenti, rappresenta in giudizio la congregazione e stipula a nome di queste contrade e con i privati (articolo n. 8). Spetta alla congregazione con obbligo in solido tra i suoi membri l'amministrazione generale dei beni nell'interesse degli abitanti del comune; il collegio delibera sui bilanci sui conti annuali, determini contratti da farsi, ripartisce le elemosine e sussidi. In particolare alla congregazione indaga se nel Comune vi siano lasciti destinati genericamente sollievo dei poveri distolti di dalla loro destinazione primaria, secondo quanto prescritto dagli articoli 50 e 57 e del regolamento sulla legge per le opere pie, e l'compila ogni anno l'elenco dei beneficiati apportando le opportune modifiche. Nell'ambito dell'amministrazione della congregazione forma ogni anno i bilanci e i rendiconti sottopone alla Deputazione provinciale tutti gli atti, i regolamenti e i contratti soggetti alla sua approvazione. L'articolo 23 stabilisce che, nell'erogazione delle beneficenze nella distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine, la congregazione tenga conto delle prescrizioni dei testatori. Se queste non esistono tali somministrazioni erano effettuate secondo le cautele previste dal regolamento approvato dalla Deputazione provinciale, tenendo sempre presente i bisogni dei poveri. Di seguito, infine, vengono indicate le categorie di coloro che sono da ritenere poveri: gli orfani, i figli abbandonati o con il padre in carcere o in ospedale per il periodo della detenzione o del ricovero; i giornalieri, operai, artigiani, contadini che hanno famiglia numerosa senza possibilità di mantenerla; le vedove con figli a carico; le donne, nubili o sposate, che si trovino in gravi ristrettezze; i ciechi, gli invalidi, gli anziani senza assistenza; i disoccupati (giornalieri, operai, artigiani, commercianti, contadini) che per lunga malattia o per altra disgrazia non sono in grado di provvedere alla propria famiglia; le persone colpite da calamità naturali (incendi, terremoti, epidemie) nei primi giorni successivi a teli eventi e infine tutte le persone che rientrano nelle precedenti categorie che sono notoriamente in stato di miseria comprovata senza alcuna colpa e senza avere commesso delitti. Nell'erogazione dei diversi sussidi dovevano essere adottate tutte la cautele dettate dalla pubblicità e dalla trasparenza dell'azione amministrativa dell'ente. La Congregazione, infine, (art. 27) aveva un segretario e un cursore. L'attività principale espletata, come ce la riferiscono i documenti d'archivio, è relativa alla cura della pellagra (in concorso con la Commissione provinciale per la cura della pellagra di Bergamo) con il metodo della locanda sanitaria o cucina economica, vale a dire al somministrazione di pasti secondo una precisa tabella dietetica volta a colmare le carenze causate dal mancato assorbimento delle vitamine causato dal sistema alimentare povero e squilibrato basato quasi esclusivamente sul consumo di mais. Le funzioni e le attività da svolgere da parte delle congregazioni di carità, nonché le modalità di gestione, furono ridefinite nel 1890 e 1891, in base alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, e al successivo regolamento emanato con decreto reale n. 99 del 5 febbraio 1891. Con legge 3 giugno 1937, n. 847 le congregazioni di carità vennero soppresse e le loro competenze passarono ai nuovi enti comunali di assistenza (ECA).
Non sono disponibili maggiori dettagli sul complesso archivistico.
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=66&pro=4