Commissariato distrettuale di Gandino (1816-1859), Gandino


Tipologia: Ente (Ente pubblico territoriale)

Sede: Gandino

Profilo storico-biografico: Con la sovrana patente 7 aprile 1815 venne stabilita l'aggregazione della Lombardia col Veneto e la formazione di un regno sotto la denominazione di regno lombardo-veneto; in essa erano contenute norme generali dedicate non solo all'organizzazione dell'amministrazione centrale dello stato, ma anche alla ripartizione territoriale ed amministrativa del regno, articolato in provincie, distretti e comuni. La stessa legge prevedeva per ogni distretto un cancelliere del censo, il quale sotto la dipendenza della rispettiva regia delegazione avrebbe esercitato la "superiore ispezione sopra i comuni di seconda e terza classe, tutta l'ingerenza negli affari censuari e la sorveglianza generale sui comuni delle suddette classi per l'adempimento delle leggi politiche". L'ordinamento amministrativo del regno impostato con l'atto costitutivo venne completato dalla patente 24 aprile 1815, dalla risoluzione imperiale 12 febbraio 1816 e dalla successiva notificazione 12 aprile 1816 La definizione delle attribuzioni specifiche dei cancellieri del censo venne inserita nelle istruzioni 12 aprile 1816, il cui capitolo VI è espressamente ed interamente dedicato alle loro funzioni (artt. 150-256), e nelle successive istruzioni particolari ai regi cancellieri del censo datate 23 aprile dello stesso anno. Già durante il periodo napoleonico la tendenza ad un sempre maggiore accentramento delle funzioni amministrative aveva comportato un ampliammento delle prerogative del cancelliere, che, da ufficio preposto alla conservazione del catasto, era diventato un rappresentante del governo in sede locale, con funzioni di sorveglianza sulla corretta amministrazione delle finanze comunitative. Nell'ufficio distrettuale il cancelliere era coadiuvato da un aggiunto nominato dal governo, in grado di supplirlo nelle sue funzioni; e da un inserviente di nomina regia. Ai comuni compresi nel distretto era fatto obbligo di partecipare proporzionalmente alle spese di mantenimento dell'ufficio stesso (artt. 254-256). Il nome dell'ufficio del cancelliere del censo, che era stato mantenuto inizialmente inalterato rispetto al periodo napoleonico, venne modificato nel 1819; la circolare 24 luglio 1819 n. 17327-1182 stabiliva la sostituzione della denominazione "cancelliere del censo" con quella di "commissario distrettuale", con richiamo esplicito alla stessa circoscrizione amministrativa ad esso soggetta. Tutte le norme relative all'attività dei cancellieri stabilite dalle istruzioni del 1816 sono da considerarsi valide senza alcuna modi- fica anche per il commissario distrettuale, le cui funzioni rimasero in vigore nelle provincie lombarde fino all'annessione al regno di Sardegna nel 1859. Ai sensi delle istruzioni per l'attivazione del nuovo regolamento per l'amministrazione comunale colle attribuzioni delle rispettive autorità, emanate in data 12 aprile 1816 i cancellieri del censo erano "nel rispettivo distretto sotto gli ordini immediati della regia delegazione della provincia" (art. 150) ed avevano il compito primario di dare "esecuzione a qualunque determinazione venisse loro comunicata, sia dal regio delegato sia dalla pubblica congregazione provinciale, in ogni ramo del pubblico servizio" (art. 151); dovevano provvedere a riferire "tutto ciò che nel loro distretto potesse interessare le viste del governo", a vigilare affinché fossero "osservate le leggi ed i regolamenti di pubblica amministrazione" e ad esercitare "una superiore vigilanza per l'adempimento delle leggi politiche" (art. 152-154). Incombeva loro la "diramazione di leggi, regolamenti e notificazioni delle autorità superiori a tutti i comuni del loro distretto" ed una volta seguita la pubblicazione dovevano "ritirare i corrispondenti attestati, che (erano) in dovere di custodire negli atti" (art. 156). Avevano inoltre il delicato compito di sovrintendere e vigilare alla regolare tenuta dei registri d'estimo, compresi i trasporti d'estimo (artt. 160-189), alla formazione dei quinternetti di esazione delle imposte prediali e dei ruoli per il pagamento della tassa personale, che provvedevano poi a consegnare agli esattori comunali per la riscossione, sulla quale similmente vigilavano (artt.191- 205). Il cancelliere partecipava ai lavori dei convocati o dei consigli "nella qualità di assitenti del governo" (art. 206) non aveva però "alcun voto deliberativo" né doveva "immischiarsi nel determinare l'opinione dei votanti", dovendo al contrario "soltanto vegliare al buon ordine, e far presenti le leggi ed i regolamenti, oltre a stendere il protocollo delle sedute" (art. 16); nella corrente amministrazione costituiva il tramite tra i comuni e le superiori istanze politiche, esercitando funzioni di controllo politico-amministrativo praticamente su ogni aspetto della vita comunale, dalle aste per locazioni, vendite o appalti di lavori, alle nomine di impiegati, medici e parroci; dal controllo sulle spese esercitato sia in fase di formazione dei bilanci preventivi e che nella approvazione dei consuntivi, all'intervento nelle eventuali dispute tra comuni appartenenti al mesdesimo distretto ed anche a distretti limitrofi (artt. 206-239). Era incaricato pertanto della mera assistenza tecnico-giuridica ed era carente quindi di vero e proprio potere politico; le ampie competenze assegnategli nella conservazione del censo, nella riscossione dell'imposta prediale, nella leva e nella stessa amministrazione dei comuni facevano tuttavia del commissario una figura di primo piano nella amministrazione periferica del regno lombardo-veneto. Dal momento che i cancellieri partecipavano in modo così incisivo alla vita dei comuni, non stupisce il fatto che essi esercitassero anche il controllo sugli archivi di queste istituzioni: "l'ufficio e l'archivio dei comuni immediatamente assistiti dal cancelliere" (quelli cioè privi di segretario e di ufficio proprio) erano tenuti "presso il cancelliere medesimo", "ad eccezione delle leggi dei regolamenti e delle altre notificazioni a stampa" conservate dall'agente "ad uso e per direzione degli abitanti dopo la seguita pubblicazione"; formalità precise per la tenuta dell'archivio del commissario erano altresì indicate nelle istruzioni medesime (artt. 240-256). Ulteriori ed interessanti precisazioni riguardanti soprattutto l'insediamento effettivo del cancelliere e l'impianto dell'ufficio della cancelleria e dell'archivio distrettuale furono emanate con le "Istruzioni particolari ai regi cancellieri del censo per l'esecuzione degli articoli 241 e 252 del regolamento generale", emanate con circolare 23 aprile 1816 n. 20526-2394.


Complessi archivistici:
Link: archiviedocumenti.it/archivi/?prg=8&pro=2