Ufficio del giudice conciliatore di Casnigo (1865-1995), Casnigo


Tipologia: Ente (Ufficio giudiziario)

Sede: Casnigo

Profilo storico-biografico: La legge 6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario del Regno prevedeva l'istituzione presso ogni Comune di un Conciliatore di nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, avrebbe dovuto comporre, su richiesta delle parti, le controversie minori ed eventualmente giudicare delle medesime. Con la Legge 16 giugno 1892, n. 261 viene regolato il funzionamento di un vero e proprio ufficio di conciliazione, retto da un giudice elettivo competente in materia di "azioni personali, civili e commerciali" fino a 100 lire, di "danni dati" fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Il giudice , secondo il regolamento di applicazione della stessa legge (R.D. 26 dicembre 1892, n. 728), veniva scelto sulla base di apposite liste degli eleggibili, compilate dalle Giunte comunali, e nominato dal presidente del Tribunale su proposta del Procuratore regio. Accanto alla figura del Conciliatore la legge del 1892 prevedeva la presenza di un vice-conciliatore e di un messo. L'ufficio subì, nel corso del tempo, alcune modifiche. Una delle più radicali fu quella sancita dalla Legge 25 giugno 1940, n.763, sul nuovo ordinamento degli uffici di conciliazione, ripresa dall'Ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941 n.12. L'art. 91/D del Testo Unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, annovera fra le spese obbligatorie dei Comuni quelle per l'Ufficio del Giudice Conciliatore. Sono pertanto a carico dei Comuni le spese per i locali, i mobili, gli stampati nonché i compensi al messo. L'ufficio del Giudice Conciliatore fu soppresso con legge del 21 novembre 1991, n. 374 .


Complessi archivistici:
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